L’assegno mensile di assistenza (art. 13 legge 118/71) e successive modifiche con il decreto ministeriale del 5 febbraio 1992, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali è accertata una riduzione della capacità lavorativa con almeno una percentuale d’invalidità minima del 74%.
Condizioni:
– età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
– essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
– avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%; disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 4.480,38;
– essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l’assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.
L’importo per l’anno 2011 è pari a € 279,47 e il limite di reddito di € 4.480,38.
La domanda deve essere presentata alla sede ASL di competenza su appositi moduli. Per le indicazioni generali si rimanda alla pagina “Provvidenze economiche invalidi civili”.
NOVITA’: con il messaggio dell’Inps del 6 febbraio 2008 n. 3043 l’assegno non è più subordinato all’iscrizione alle liste di collocamento, ma ogni anno l’interessato deve presentare all’Inps una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti di prestare o non prestare attività lavorativa, considerando sempre il limite di reddito annuale di € 4.480,38.
Il modulo per la dichiarazione è allegato al messaggio del 6 febbraio 2008 n. 3043
L’innovazione, introdotta a vantaggio del soggetto invalido, non ha comportato né comporta alcuna modifica in ordine ai requisiti, sanitari e reddituali, per il riconoscimento della provvidenza economica.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Dopo il sessantacinquesimo anno di età l’assegno viene trasformato in pensione sociale.